La Regione Lombardia ha deliberato quanto segue per il calendario per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti. Ogni singolo Consiglio d'Istituto potrà apporre modifiche come stabilito.
● la data di inizio delle lezioni il giorno 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per le scuole dell’infanzia;
● la data di inizio delle lezioni il giorno 12 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07 (percorsi di istruzione e istruzioni e formazione professionale );
● la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno festivo)per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi divcui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07;
● la data di termine delle attività il giorno 30 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in giorno festivo) per le scuole dell’infanzia;
52. di stabilire, altresì, che le singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni;
3. di stabilire inoltre le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
o tutte le domeniche;
o 1° novembre – festa di tutti i Santi;
o 8 dicembre - Immacolata Concezione;
o 25 dicembre – Natale;
o 26 dicembre - Santo Stefano;
o 1° gennaio – Capodanno;
o 6 gennaio – Epifania;
o lunedì dopo Pasqua;
o 25 aprile - anniversario della Liberazione;
o 1° maggio - festa del Lavoro;
o 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
o festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
ed inoltre le seguenti sospensioni:
o vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
o vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;
o vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;
4. di stabilire che le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto - debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni - nelle fattispecie di seguito enucleate:
6a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
b) esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;